Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448

INDICE del d.P.R. n. 448/1988:

Capo I - Disposizioni Generali

Art. 1 - Principi generali del processo minorile

Art. 2 - Organi giudiziari nel procedimento a carico di minorenni

Art. 3 - Competenza

Art. 4 - Informativa al procuratore della Repubblica per i minorenni

Art. 5 - Sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni

Art. 6 - Servizi minorili

Art. 7 - Notifiche all'esercente la potestà dei genitori

Art. 8 -Accertamento sull'età del minorenne.

Art. 9 - Accertamenti sulla personalità del minorenne

Art. 10 - Inammissibilità dell'azione civile

Art. 11 - Difensore di ufficio dell'imputato minorenne

Art. 12 - Assistenza all'imputato minorenne

Art. 13 - Divieto di pubblicazione e di divulgazione

Art. 14 - Casellario giudiziale per i minorenni

Art. 15 - Eliminazione delle iscrizioni

Capo II - Provvedimenti in materia di libertà personale

Art. 16 - Arresto in flagranza

Art. 17 - Fermo di minorenne indiziato di delitto

Art. 18 - Provvedimenti in caso di arresto o di fermo del minorenne

Art. 18-bis - Accompagnamento a seguito di flagranza

Art. 19 - Misure cautelari per i minorenni

Art. 20 - Prescrizioni

Art. 21 - Permanenza in casa

Art. 22 - Collocamento in comunità

Art. 23 - Custodia cautelare

Art. 24 - Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei
termini

Capo III - Definizione anticipata del procedimento e giudizio in
dibattimento

Art. 25 - Procedimenti speciali.

Art. 26 - Obbligo della immediata declaratoria della non
imputabilità

Art. 27 - Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del
fatto

Art. 28 - Sospensione del processo e messa alla prova

Art. 29 - Dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo
della prova

Art. 30 - Sanzioni sostitutive

Art. 31 - Svolgimento dell'udienza preliminare

Art. 32 - Provvedimenti

Art. 32-bis - Opposizione

Art. 33 - Udienza dibattimentale

Art. 34 - Impugnazione dell'esercente la potestà dei genitori

Art. 35 - Giudizio di appello

Capo IV - Procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza

Art. 36 - Applicazione delle misure di sicurezza nei confronti dei
minorenni

Art. 37 - Applicazione provvisoria

Art. 38 - Procedimento davanti al tribunale per i minorenni

Art. 39 - Applicazione di una misura di sicurezza nel dibattimento

Art. 40 - Esecuzione delle misure di sicurezza

Art. 41 - Impugnazione dei provvedimenti del magistrato di
sorveglianza per i minorenni

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1988 n. 448

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 24 ottobre 1988 - S. O. n. 92)


APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SUL PROCESSO PENALE A CARICO DI
IMPUTATI MINORENNI.

Art. 1
È approvato il testo, allegato al presente decreto, delle
disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.

Le disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni
entrano in vigore un anno dopo la loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.

CAPO I

Disposizioni Generali

Art. 1
Principi generali del processo minorile
Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le
disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non
previsto, quelle del codice di procedura penale. Tali disposizioni
sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze
educative del minorenne.

Il giudice illustra all'imputato il significato delle attività
processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e
le ragioni anche etico-sociali delle decisioni.

Art. 2
Organi giudiziari nel procedimento a carico di minorenni
Nel procedimento a carico di minorenni esercitano le funzioni
rispettivamente loro attribuite, secondo le leggi di ordinamento
giudiziario:

il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni;

il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i
minorenni;

il tribunale per i minorenni;

il procuratore generale presso la corte di appello;

la sezione di corte di appello per i minorenni;

il magistrato di sorveglianza per i minorenni.

Art. 3
Competenza
Il tribunale per i minorenni è competente per i reati commessi dai
minori degli anni diciotto.

Il tribunale per i minorenni e il magistrato di sorveglianza per i
minorenni esercitano le attribuzioni della magistratura di
sorveglianza nei confronti di coloro che commisero il reato quando
erano minori degli anni diciotto. La competenza cessa al
compimento del venticinquesimo anno di età.

Art. 4
Informativa al procuratore della Repubblica per i minorenni
Al fine dell'eventuale esercizio del potere di iniziativa per i
provvedimenti civili di competenza del tribunale per i minorenni,
l'autorità giudiziaria informa il procuratore della Repubblica
presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il
minorenne abitualmente dimora dell'inizio e dell'esito del
procedimento penale promosso in altra circoscrizione territoriale.


Art. 5
Sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni
In ciascuna procura della Repubblica presso i tribunali per i
minorenni è istituita una sezione specializzata di polizia
giudiziaria, alla quale è assegnato personale dotato di specifiche
attitudini e preparazione

Art. 6
Servizi minorili
In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si
avvale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia.
Si avvale altresì di servizi di assistenza istituiti dagli enti
locali.

Art. 7
Notifiche all'esercente la potestà dei genitori
L'informazione di garanzia e il decreto di fissazione di udienza
devono essere notificati, a pena di nullità, anche all'esercente
la potestà dei genitori.

Art. 8
Accertamento sull'età del minorenne.
Quando vi è incertezza sulla minore età dell'imputato, il giudice
dispone, anche di ufficio, perizia.

Qualora, anche dopo la perizia, permangono dubbi sulla minore età,
questa è presunta ad ogni effetto.

Le disposizioni dei commi i e 2 si applicano altresì quando vi è
ragione di ritenere che l'imputato sia minore degli anni
quattordici.

Art. 9
Accertamenti sulla personalità del minorenne
Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le
condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali
del minorenni fine di accertarne l'imputabilità e il grado di
responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché
dispone le adeguate misure penali e adottare gli eventuali
provvedimenti civili.

Agli stessi fini il pubblico ministero e il giudice possono sempre
assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il
minorenne e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna
formalità.

Art. 10
Inammissibilità dell'azione civile
Nel procedimento penale davanti al tribunale per i minorenni non è
ammesso l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e il
risarcimento del danno cagionato dal reato.

La sentenza penale non ha efficacia di giudicato nel giudizio
civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato
dal reato.

Non può essere riconosciuta la sentenza penale straniera per
conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno.

Art. 11
Difensore di ufficio dell'imputato minorenne
Fermo quanto disposto dall'articolo 97 del codice di procedura
penale, il consiglio dell'ordine forense predispone gli elenchi
dei difensori con specifica preparazione nel diritto minorile.

Art. 12
Assistenza all'imputato minorenne
L'assistenza effettiva e psicologica all'imputato minorenne è
assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza
dei genitori o di altra persona idonea indicata dal minorenne e
ammessa dalla autorità giudiziaria che procede.

In ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi
indicati nell' articolo 6.

Il pubblico ministero e il giudice possono procedere al compimento
di atti per i quali è richiesta la partecipazione del minorenne
senza la presenza delle persone indicate nei commi i e 2,
nell'interesse del minorenne o quando sussistono inderogabili
esigenze processuali.

Art. 13
Divieto di pubblicazione e di divulgazione
Sono vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi
mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione
del minorenne comunque coinvolto nel procedimento.

La disposizione del comma i non si applica dopo l'inizio del
dibattimento se il tribunale procede in udienza pubblica.

Art. 14
Casellario giudiziale per i minorenni
Presso ciascun tribunale per i minorenni, sotto la vigilanza del
procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale,
l'ufficio del casellario per i minorenni raccoglie e conserva,
oltre alle annotazioni di cui è prevista l'iscrizione da
particolari disposizioni di legge, l'estratto dei provvedimenti
indicati nell'articolo 686 del codice di procedura penale
riguardanti i minorenni nati nel distretto.

I provvedimenti e le annotazioni riguardanti minorenni nati
all'estero o dei quali non si è potuto accertare il luogo di
nascita nei territori dello Stato si conservano nell'ufficio del
casellario presso il tribunale per i minorenni di Roma.

Le certificazioni relative alle iscrizioni nel casellario per i
minorenni possono essere rilasciate soltanto alla persona alla
quale si riferiscono o alla autorità giudiziaria.

Art. 15
Eliminazione delle iscrizioni
Le iscrizioni relative a provvedimenti di condanna a pena
detentiva, anche se condizionalmente sospesa, sono trasmesse
all'ufficio del casellario giudiziale previsto dall'articolo 685
del codice di procedura penale al compimento del diciottesimo anno
della persona alla quale si riferiscono.

Le iscrizioni relative alla concessione del perdono giudiziale
sono conservate sino al compimento del ventunesimo anno di età
della persona alla quale si riferiscono. Tutte le altre iscrizioni
sono eliminate al compimento del diciottesimo anno di età.

CAPO II

Provvedimenti in materia di libertà personale

Art. 16
Arresto in flagranza
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono
procedere all'arresto del minorenne colto in flagranza di uno dei
delitti per i quali, a norma dell'articolo 23, può essere disposta
la misura della custodia cautelare.

Abrogato

Nell'avvalersi della facoltà prevista dal comma primo gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono tenere conto
della gravità del fatto nonché dell'età e della personalità del
minorenne.

Art. 17
Fermo di minorenne indiziato di delitto
È consentito il fermo del minorenne indiziato di un delitto per il
quale, a norma dell'articolo 23, può essere disposta la misura
della custodia cautelare, sempre che, quando la legge stabilisce
la pena della reclusione, questa non sia inferiore nel minimo a
due anni.

Art. 18
Provvedimenti in caso di arresto o di fermo del minorenne
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno
eseguito l'arresto o il fermo del minorenne ne danno immediata
notizia al pubblico ministero nonché all'esercente la potestà dei
genitori e all'eventuale affidatario e informano tempestivamente i
servizi minorili dell'amministrazione della giustizia.

Quando riceve la notizia dell'arresto o del fermo, il pubblico
ministero dispone che il minorenne sia senza ritardo condotto
presso un centro di prima accoglienza o presso una comunità
pubblica o autorizzata che provvede a indicare. Qualora, tenuto
conto delle modalità del fatto, dell'età e della situazione
familiare del minorenne, lo ritenga opportuno, il pubblico
ministero può disporre che il minorenne sia condotto presso
l'abitazione familiare perché vi rimanga a sua disposizione.

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 389 del codice di
procedura penale, il pubblico ministero dispone con decreto
motivato che il minorenne sia posto immediatamente in libertà
quando ritiene di non dover richiedere l'applicazione di una
misura cautelare.

Al fine di adottare i provvedimenti di sua competenza, il pubblico
ministero può disporre che il minorenne sia condotto davanti a sé.

Si applicano in ogni caso le disposizioni degli articoli 390 e 391
del codice di procedura penale.

Art. 18-bis
Accompagnamento a seguito di flagranza
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono
accompagnare presso i propri uffici il minorenne colto in
flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge
stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore
nel massimo a cinque anni e trattenerlo per il tempo strettamente
necessario alla sua consegna all'esercente la potestà dei genitori
o all'affidatario o a persona da questi incaricata. In ogni caso
il minorenne non può essere trattenuto oltre dodici ore.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno
proceduto all'accompagnamento ne danno immediata notizia al
pubblico ministero e informano tempestivamente i servizi minorili
dell'amministrazione della giustizia. Provvedono inoltre a
invitare l'esercente la potestà dei genitori o l'eventuale
affidatario a presentarsi presso i propri uffici per prendere in
consegna il minorenne.

L'esercente la potestà dei genitori, l'eventuale affidatario e la
persona da questi incaricata alla quale il minorenne è consegnato
sono avvertiti dell'obbligo di tenerlo a disposizione del pubblico
ministero e di vigilare sul suo comportamento.

Quando non è possibile provvedere all'invito previsto dal comma 2
o il destinatario di esso non vi ottempera ovvero la persona alla
quale il minorenne deve essere consegnato appare manifestamente
inidonea ad adempiere l'obbligo previsto dal comma 3, la polizia
giudiziaria ne dà immediata notizia al pubblico ministero, il
quale dispone che il minorenne sia senza ritardo condotto presso
un centro di prima accoglienza ovvero presso una comunità pubblica
o autorizzata che provvede a indicare.

Si applicano le disposizioni degli articoli 16 comma 3, 18 commi 2
secondo periodo, 3,4 e 5 e 19 comma 5.

Art. 19
Misure cautelari per i minorenni
Nei confronti dell'imputato minorenne non possono essere applicate
misure cautelari personali diverse da quelle previste nel presente
capo.

Nel disporre le misure il giudice tiene conto, oltre che dei
criteri indicati nell'articolo 275 del codice di procedura penale,
dell'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto.
Non si applica la disposizione dell'articolo 275, comma 3, secondo
periodo, del codice di procedura penale.

Quando è disposta una misura cautelare, il giudice affida
l'imputato ai servizi minorili dell'amministrazione della
giustizia, i quali svolgono attività di sostegno e controllo in
collaborazione con i servizi di assistenza istituiti dagli enti
locali.

Le misure diverse dalla custodia cautelare possono essere
applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge
stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore
nel massimo a cinque anni.

Nella determinazione della pena agli effetti della applicazione
delle misure cautelari si tiene conto, oltre che dei criteri
indicati nell'articolo 278, della diminuente della minore età.

Art. 20
Prescrizioni
Se, in relazione a quanto disposto dall'articolo 19, comma 2, non
risulta necessario fare ricorso ad altre misure cautelari, il
giudice, sentito l'esercente la potestà dei genitori, può
impartire al minorenne specifiche prescrizioni inerenti alle
attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per
la sua educazione. Si applica l'articolo 19 comma 3.

L'autorità giudiziaria o la direzione penitenziaria competente
valutano se ricorre l'esigenza di assicurare nei confronti dei
soggetti minorenni che si trovano in particolari condizioni
emotive, l'assistenza psicologica a mezzo dei servizi dei centri
per la giustizia minorile.

Le prescrizioni previste dal comma i perdono efficacia decorsi
due mesi dal provvedimento con il quale sono state impartite.
Quando ricorrono esigenze probatorie, il giudice può disporre la
rinnovazione, per non più di una volta, delle prescrizioni
imposte.

Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni, il
giudice può disporre la misura della permanenza in casa.

Art. 21
Permanenza in casa
Con il provvedimento che dispone la permanenza in casa il giudice
prescrive al minorenne di rimanere presso l'abitazione familiare o
altro luogo di privata dimora. Con il medesimo provvedimento il
giudice può imporre limiti o divieti alla facoltà del minorenne di
comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o
che lo assistono.

Il giudice può, anche con separato provvedimento, consentire al
minorenne di allontanarsi dall'abitazione in relazione alle
esigenze inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad
altre attività utili per la sua educazione.

I genitori o le persone nella cui abitazione è disposta la
permanenza del minorenne vigilano sul suo comportamento. Essi
devono consentire gli interventi di sostegno e di controllo dei
servizi previsti dall'articolo 6 nonché gli eventuali ulteriori
controlli disposti dal giudice.

Il minorenne al quale è imposta la permanenza in casa è
considerato in stato di custodia cautelare, ai soli fini del
computo della durata massima della misura, a decorrere dal momento
in cui la misura è eseguita ovvero dal momento dell'arresto, del
fermo o dell'accompagnamento. Il periodo di permanenza in casa è
computato nella pena da eseguire, a norma dell'articolo 657 del
codice di procedura penale.

Nel caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi da lui
imposti o nel & caso di allontanamento ingiustificato dalla
abitazione, il giudice può disporre la misura del collocamento in
comunità.

Art. 22
Collocamento in comunità
Con il provvedimento che dispone il collocamento in comunità il
giudice ordina che il minorenne sia affidato a una comunità
pubblica o autorizzata, imponendo eventuali specifiche
prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero
ad altre attività utili per la sua educazione.

Il responsabile della comunità collabora con i servizi previsti
dall'articolo 19 comma 3.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 21 commi 2 e 4.

Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte
o di allontanamento ingiustificato dalla comunità, il giudice può
dispone la misura della custodia cautelare, per un tempo non
superiore a un mese, qualora si proceda per un delitto per il
quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel
massimo a cinque anni.

Art. 23
Custodia cautelare
La custodia cautelare può essere applicata quando si procede per
delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena
dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a nove
anni. Anche fuori dei casi predetti, la custodia cautelare può
essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati
o tentati, previsti dall'articolo 380, comma 2 lettere e), f), g),
h), del codice di procedura penale nonché, in ogni caso, per il
delitto di violenza carnale.

Il giudice può dispone la custodia cautelare:

se sussistono gravi e inderogabili esigenze attinenti alle
indagini, in relazione a situazioni di concreto pericolo per
l'acquisizione o la genuinità della prova;

se l'imputato si è dato alla fuga ci sussiste concreto pericolo
che egli si dia alla fuga;

se, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la
personalità dell'imputato, vi è il concreto pericolo che questi
commetta gravi delitti con uso di armi odi altri mezzi di
violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale
ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie
di quelli per cui si procede.

I termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura
penale sono ridotti della metà per i reati commessi da minori
degli anni diciotto e dei due terzi per quelli commessi da minori
degli anni sedici e decorrono dal momento della cattura,
dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento.

Art. 24
Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini
Quando l'imputato è scarcerato per decorrenza dei termini, il
giudice può impone le prescrizioni previste dall'articolo 20.


Capo III

Definizione anticipata del procedimento e giudizio in dibattimento

Art. 25
Procedimenti speciali
Nel procedimento davanti al tribunale per i minorenni non si
applicano le disposizioni dei titoli Il e V del libro VI del
codice di procedura penale.

Le disposizioni del titolo III del libro VI del codice di
procedura penale si applicano solo se è possibile compiere gli
accertamenti previsti dall'articolo 9 e assicurare al minorenne
l'assistenza prevista dall'articolo 12.

-bis. Salvo quanto previsto dal comma 2, il pubblico ministero può
procedere al giudizio direttissimo anche nei confronti del
minorenne accompagnato a norma dell'articolo 18-bis.

Art. 26
Obbligo della immediata declaratoria della non imputabilità
In ogni stato e grado del procedimento il giudice, quando accerta
che l'imputato è minore degli anni quattordici, pronuncia, anche
di ufficio, sentenza di non luogo a procedere trattandosi di
persona non imputabile.

Art. 27
Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto
Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e
l'occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al
giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del
fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le
esigenze educative del minorenne.

Sulla richiesta il giudice provvede in camera di consiglio sentiti
il minorenne e l'esercente la potestà dei genitori, nonché la
persona offesa dal reato. Quando non accoglie la richiesta il
giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al
pubblico ministero.

Contro la sentenza possono propone appello il minorenne e il
procuratore generale presso la corte di appello. La corte di
appello decide con le forme previste dall'articolo 127 del codice
di procedura penale e, se non conferma la sentenza, dispone la
restituzione degli atti al pubblico ministero.

Nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio
immediato, il giudice pronuncia di ufficio sentenza di non luogo a
procedere per irrilevanza del fatto, se ricorrono le condizioni
previste dal comma 1.

Art. 28
Sospensione del processo e messa alla prova
Il giudice, sentite le parti, può dispone con ordinanza la
sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la
personalità del minorenne all'esito della prova disposta a norma
del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a
tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la
pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a
dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un
anno. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione.

 

Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai
servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo
svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle
opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il
medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni
dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la
conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato.

Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico
ministero, l'imputato e il suo difensore.

La sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il
giudizio abbreviato o il giudizio immediato.

La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi
trasgressioni alle prescrizioni imposte.

Art. 29
Dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova
Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova
udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se,
tenuto conto del comportamento del minorenne e della evoluzione
della sua personalità, ritiene che la prova abbia dato esito
positivo. Altrimenti provvede a norma degli articoli 32 e 33.

Art. 30
Sanzioni sostitutive
Con la sentenza di condanna il giudice, quando ritiene di dover
applicare una pena detentiva non superiore a due anni, può
sostituirla con la sanzione della semidentenzione o della libertà
controllata, tenuto conto della personalità e delle esigenze di
lavoro o di studio del minorenne nonché delle sue condizioni
familiari, sociali e ambientali.

Il pubblico ministero competente per l'esecuzione trasmette
l'estratto della sentenza al magistrato di sorveglianza per i
minorenni del luogo di abituale dimora del condannato. Il
magistrato di sorveglianza convoca, entro tre giorni dalla
comunicazione, il minorenne, l'esercente la potestà dei genitori,
l'eventuale affidatario e i servizi minorili e provvede in ordine
alla esecuzione della sanzione a norma delle leggi vigenti, tenuto
conto anche delle esigenze educative del minorenne.

Art. 31
Svolgimento dell'udienza preliminare
Fermo quanto previsto dagli articoli 420-bis e 420-ter del codice
di procedura penale, il giudice può disporre l'accompagnamento
coattivo dell'imputato non comparso.

Il giudice, sentite le parti, può disporre l'allontanamento del
minorenne, nel suo esclusivo interesse, durante l'assunzione di
dichiarazioni e la discussione in ordine a fatti e circostanze
inerenti alla sua personalità.

Dell'udienza è dato avviso alla persona offesa, ai servizi
minorili che hanno svolto attività per il minorenne e
all'esercente la potestà dei genitori.

Se l'esercente la potestà non compare senza un legittimo
impedimento, il giudice può condannarlo al pagamento a favore
della cassa delle ammende di una somma da lire cinquantamila a
lire un milione. In qualunque momento il giudice può disporre
l'allontanamento dell'esercente la potestà dei genitori quando
ricorrono le esigenze indicate nell'articolo 12 comma 3.

La persona offesa partecipa all'udienza preliminare ai fini di
quanto previsto dall'articolo 90 del codice di procedura penale.
Il minorenne, quando è presente, è sentito dal giudice. Le altre
persone citate o convocate sono sentite se risulta necessario ai
fini indicati nell'articolo 9.

Art. 32
Provvedimenti
Nell'udienza preliminare, prima dell'inizio della discussione, il
giudice chiede all'imputato se consente alla definizione del
processo in quella stessa fase, salvo che il consenso sia stato
validamente prestato in precedenza. Se il consenso è prestato, il
giudice, al termine della discussione, pronuncia sentenza di non
luogo a procedere nei casi previsti dall'articolo 425 del codice
di procedura penale o per concessione del perdono giudiziale o per
irrilevanza del fatto.

Il giudice, se vi è richiesta del pubblico ministero, pronuncia
sentenza di condanna quando ritiene applicabile una pena
pecuniaria o una sanzione sostitutiva. In tale caso la pena può
essere diminuita fino alla metà rispetto al minimo edittale.

Contro la sentenza prevista dal comma 2 l'imputato e il difensore
munito di procura speciale possono proporre opposizione con atto
depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso la
sentenza, entro cinque giorni dalla pronuncia o, quando l'imputato
non è comparso, dalla notificazione dell'estratto. La sentenza è
irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporre
opposizione o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara
inammissibile.

-bis. L'esecuzione della sentenza di condanna pronunciata a carico
di più minorenni imputati dello stesso reato rimane sospesa nei
confronti di coloro che non hanno proposto opposizione fino a
quando il giudizio conseguente all'opposizione non sia definito
con pronuncia irrevocabile.

In caso di urgente necessità, il giudice, con separato decreto,
può adottare provvedimenti civili temporanei a protezione del
minorenne. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e
cessano di avere effetto entro trenta giorni dalla loro emissione.

Art. 32-bis
Opposizione
Con l'atto di opposizione è richiesto il giudizio davanti al
tribunale per i minorenni.

L'opposizione è inammissibile quando è proposta fuori termine o da
persona non legittimata. L'inammissibilità è dichiarata dal
giudice che ha emesso la sentenza con ordinanza avverso la quale
l'opponente può proporre ricorso per cassazione.

Quando non deve dichiarare l'inammissibilità, il giudice trasmette
l'opposizione con il fascicolo formato a norma dell'articolo 431
del codice di procedura penale al tribunale per i minorenni
competente per il giudizio.

Nel giudizio conseguente all'opposizione il tribunale per i
minorenni revoca la sentenza di condanna.

Il tribunale per i minorenni può applicare in ogni caso. una pena
anche diversa e più grave di quella fissata nella sentenza
revocata e revocare i benefici già concessi.

Con la sentenza che proscioglie l'imputato perché il fatto non
sussiste, non è previsto dalla legge come reato ovvero è commesso
in presenza di una causa di giustificazione, il tribunale per i
minorenni revoca la sentenza di condanna anche nei confronti degli
imputati dello stesso reato che non hanno proposto opposizione.

Art. 33
Udienza dibattimentale
L'udienza dibattimentale davanti al tribunale per i minorenni è
tenuta a porte chiuse.

L'imputato che abbia compiuto gli anni sedici può chiedere che
l'udienza sia pubblica. Il tribunale decide, valutata la
fondatezza delle ragioni addotte e l'opportunità di procedere in
udienza pubblica, nell'esclusivo interesse dell'imputato. La
richiesta non può essere accolta se vi sono coimputati minori
degli anni sedici o se uno o più coimputati non vi consente.

L'esame dell'imputato è condotto dal presidente. I giudici, il
pubblico ministero e il difensore possono proporre al presidente
domande o contestazioni da rivolgere all'imputato.

Si applicano le disposizioni degli articoli 31 e 32 comma 4.

Art. 34
Impugnazione dell'esercente la potestà dei genitori
L'esercente la potestà dei genitori può, anche senza avere diritto
alla notificazione del provvedimento, proporre l'impugnazione che
spetta all'imputato minorenne.

Qualora sia l'imputato che l'esercente la potestà dei genitori
abbiano proposto l'impugnazione, si tiene conto, a ogni effetto,
soltanto dell'impugnazione proposta dall'imputato, quando tra i
due atti ci sia contraddizione. Negli altri casi, la regolarità di
una impugnazione sana l'irregolarità dell'altra anche in relazione
ai motivi.

Art. 35
Giudizio di appello

1. Nel procedimento di appello si osservano in quanto applicabili le
disposizioni riguardanti il procedimento davanti al tribunale per i
minorenni.

CAPO IV

Procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza

Art. 36
Applicazione delle misure di sicurezza nei confronti dei minorenni
La misura di sicurezza della libertà vigilata applicata nei
confronti di minorenni è eseguita nelle forme previste dagli
articoli 20 e 21.

La misura di sicurezza del riformatorio giudiziario è applicata
soltanto in relazione ai delitti previsti dall'articolo 23 comma 1
ed è eseguita nelle forme dell'articolo 22.

Art. 37
Applicazione provvisoria
Con la sentenza di non luogo a procedere a norma degli articoli 97
e 98 del codice penale, il giudice, su richiesta del pubblico
ministero, può applicare in via provvisoria una misura di
sicurezza.

La misura è applicata se ricorrono le condizioni previste
dall'articolo 224 del codice penale e quando, per le specifiche
modalità e circostanze del fatto e per la personalità
dell'imputato, sussiste il concreto pericolo che questi commetta
delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o
diretti contro la sicurezza collettiva o l'ordine costituzionale
ovvero gravi delitti di criminalità organizzata.

Quando applica in via provvisoria una misura di sicurezza, il
giudice dispone la trasmissione degli atti al tribunale per i
minorenni. Allo stesso modo provvede nel caso di rigetto della
richiesta del pubblico ministero. La misura cessa di avere effetto
decorsi 30 giorni dalla pronuncia senza che abbia avuto inizio il
procedimento previsto dall'articolo 38.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano nel giudizio
abbreviato quando il giudice, anche di ufficio, ritiene che
sussistono le condizioni previste dal comma 2.

Art. 38
Procedimento davanti al tribunale per i minorenni
Nei casi previsti dall'articolo 37 il tribunale per i minorenni
procede al giudizio sulla pericolosità nelle forme previste
dall'articolo 678 del codice di procedura penale e decide con
sentenza, sentiti il minorenne, l'esercente la potestà dei
genitori, l'eventuale affidatario e i servizi indicati
nell'articolo 6. Nel corso del procedimento può modificare o
revocare la misura applicata a norma dell'articolo 37 comma i o
applicarla in via provvisoria.

Con la sentenza il tribunale per i minorenni applica la misura di
sicurezza se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 37
comma 2.

Art. 39
Applicazione di una misura di sicurezza nel dibattimento
Con la sentenza emessa a norma degli articoli 97 o 98 del codice
penale o con la sentenza di condanna, il tribunale per i minorenni
può disporre l'applicazione di una misura di sicurezza, se
ricorrono le condizioni previste dall'articolo 37 comma 2.

Art. 40
Esecuzione delle misure di sicurezza
La competenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza applicate
nei confronti di minorenni è attribuita al magistrato di
sorveglianza per i minorenni del luogo dove la misura stessa deve
essere eseguita.

Il magistrato di sorveglianza per i minorenni impartisce le
disposizioni concernenti le modalità di esecuzione della misura,
sulla quale vigila costantemente anche mediante frequenti
contatti, senza alcuna formalità, con il minorenne, l'esercente la
potestà dei genitori, l'eventuale affidatario e i servizi
minorili. In caso di revoca della misura ne dà comunicazione al
procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni
per l'eventuale esercizio dei poteri di iniziativa in materia di
provvedimenti civili.

Art. 41
Impugnazione dei provvedimenti del magistrato di sorveglianza per i
minorenni
Contro i provvedimenti emessi dal magistrato di sorveglianza per i
minorenni in materia di misure di sicurezza possono proporre
appello dinanzi al tribunale per i minorenni l'imputato,
l'esercente la potestà dei genitori,

Si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni, ma
l'appello non ha effetto sospensivo, salvo che il tribunale per i
minorenni disponga altrimenti.

 

Fonte: www.giustizia.it


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