Osservatorio sulle strutture di accoglienza in Toscana

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La rete regionale di contrasto alla povertà abitativa

L’Osservatorio sulle strutture di accoglienza in Toscana è nato dall’esigenza di conoscere nel dettagio l’offerta a livello regionale in questo campo, da sempre ricca ma al contempo frastagliata.

La legge regionale 41 del 24 febbraio 2005 che definisce il sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale. In questo atto e nel successivo Regolamento (emanato dal Presidente della Giunta con decreto n. 15/r del 26 marzo 2008), si definisce la collocazione delle strutture residenziali e semiresidenziali nell’ambito del sistema regionale di inclusione sociale, suddividendole tra:
– quelle che per target e per l’alta intensità assistenziale della prestazione offerta sono soggette al rilascio dell’autorizzazione al funzionamento,
– quelle – di cui ci occupiamo in questa sede – che distinguendosi per una maggiore flessibilità degli interventi e per rivolgersi a bisogni prevalentemente sociali ed abitativi anziché sanitari, risultano dover procedere ad una comunicazione di attività. Nel dettaglio si tratta di comunità di tipo familiare, compresi i gruppi appartamento e le aggregazioni di comunità, con funzioni di accoglienza a bassa intensità assistenziale, in cui sono ospitati fino ad un massimo di otto soggetti maggiori di età; e strutture di accoglienza diurna o notturna, tese a soddisfare bisogni primari di vita delle persone che versano in gravi condizioni di disagio economico, familiare e sociale in stretto collegamento con i servizi territoriali.
Il Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) all’articolo 10 definisce i profili dell’utenza accolta in questa tipologia di strutture:
a) persone maggiorenni autosufficienti, da soli o in nuclei familiari, anche in presenza di figli minorenni, che si trovano in situazione di disagio e marginalità sociale, per le quali la permanenza nel nucleo familiare è temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il percorso individuale;
b) persone senza fissa dimora e persone con esigenze abitative e di soddisfacimento dei bisogni primari di vita, che versano in gravi condizioni di disagio economico, alle quali può essere offerto accompagnamento a percorsi di inclusione sociale;
c) persone prive di validi riferimenti che siano o siano state sottoposte a procedimenti penali e che sono nelle posizioni di:
1) permesso premio o licenza;
2) persone sottoposte a misure alternative, in particolare in affidamento in prova al servizio sociale o soggette a detenzione domiciliare con attività di lavoro o formazione;
3) libertà vigilata;
4) attesa di processo definitivo;
5) ex detenute;
d) richiedenti asilo, rifugiati e stranieri con permesso umanitario;
e) donne, anche con figli, ivi comprese le cittadine straniere, con riferimento all’articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) in situazione di pericolo, esposte a rischio psico-sociale e in situazioni di difficoltà, causata da forme di maltrattamento, abuso e violenza che necessitano di una collocazione abitativa protetta e segreta, ai sensi della legge regionale 16 novembre 2007, n. 59 (Norme contro la violenza di genere);
f) persone vittime di tratta, sfruttamento e traffico di esseri umani che necessitano di un percorso di protezione e reinserimento, ai sensi dell’articolo 18 del d.lgs. 286/1998;
g) persone disabili per le quali si ritiene possibile l’adozione di appositi progetti personali improntati al raggiungimento di una maggiore autonomia e le cui eventuali gravi disabilità consentano comunque di intraprendere uno specifico percorso formativo o lavorativo, secondo quanto previsto dal proprio percorso assistenziale personalizzato.

In accordo con i referenti della Regione Toscana, le strutture prese in considerazione sono state quelle destinate ad alcuni dei profili di utenza tra quelli espressamente o indirettamente menzionati dalla legge 41 e dal Regolamento, e precisamente quelle di cui ai punti a), b), c) e d) dell’articolo 10 sopra citato. Si è ritenuto inoltre di aggiungere una tipologia di struttura specificamente destinata all’accoglienza di immigrati, poiché dagli anni Novanta in Toscana sono state molte le esperienze di questo tipo (peraltro progressivamente diminuite negli anni).


Allegati:
Strutture_accoglienza_Toscana_2011.pdf

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